Art. 6 — Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento. 7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186. 8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.".

Testo vigente dal 30 giugno 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 428/2004

    Questione infondata
    29 dicembre 2004

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, degli articoli 3, comma 19, lettera b); 4, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quinquies, comma 1-octies, 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, concernenti i poteri del prefetto in tema di sanzioni per infrazioni al codice della strada (disposizioni relative all’ordinanza-ingiunzione prefettizia per mancato rispetto degli obblighi assicurativi, al procedimento sanzionatorio per infrazioni commesse da veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali, alla decisione del ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione, alla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale,alla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti. Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori e la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto, secondo un principio generale, consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate, mentre è in conferente il richiamo all’art. 107 dello statuto, non essendo intervenuta alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali; né è violato l'art. 87 dello statuto, secondo il quale le funzioni del Prefetto sono svolte, nell'ambito provinciale, dal Commissario di Governo per la Provincia, in quanto la norma impugnata, di carattere generale, non doveva necessariamente prevedere la salvezza dei poteri del Commissario di Governo per la Provincia, garantiti da una norma speciale preesistente, di rango statutario, poteri che pertanto restano salvi.

    Art. 1 Modifiche ed integrazioni al codice della strada · Art. 117 cost. · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-27;151~art6 · fonte del testo

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