Art. 4 — Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

(( Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "art. 187" le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8". )) All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, lettera b), le parole: "l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto fino a sei mesi";
  • b)al comma 2, lettera c), le parole: "l'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, ((secondo comma, del codice penale)), salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore ((, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera)). ((La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.));
  • b-bis)((il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223";))
  • c)dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: "2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.";
  • d)al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)";
  • e)((al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione";))
  • f)al comma 7, quinto periodo, le parole: "Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,", sono sostituite dalle seguenti: "Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,". 2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)le parole: "e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno";
  • b)alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.". ((2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI," sono sostituite dalle seguenti: "e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,".)) 3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  • a)al comma 6, le parole: "da tre mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";
  • b)al comma 7, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a tre anni". 4. All'articolo 222, comma 2, ((del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente."

Testo vigente dal 26 luglio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 196/2010

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 2010

    L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.

    Art. 240 c.p. · Art. 186 c.d.s. · Art. 4 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2008 al 26 luglio 2008. 17 parole tolte, 272 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "art. 187" le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8". All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

… del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, tolto: comma 2 aggiunto: secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressoretolto: . La stessa proceduraaggiunto: , salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. tolto: "aggiunto: ;

aggiunto: b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223";

e) al comma 7, tolto: terzo periodo, le parole: "Dalle violazioni conseguono" sono sostituite dalle seguenti: " aggiunto: il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta aggiunto: la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione";

… e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,". aggiunto: 2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

… e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.". tolto: All'articolo aggiunto: 2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI," sono sostituite dalle seguenti: "e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,". 3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

b) al comma 7, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a tre anni". aggiunto: 4. All'articolo 222, comma 2, aggiunto: del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto di cui al … stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente."tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;92~art4 · fonte del testo

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