((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). 2 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). 2 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). 2 I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999. Fatte salve le norme in materia di tutela igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b). Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' differita al 30 giugno 1999. L'autorita' incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2003, n. 119

2

Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che sono abrogati "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".

Testo vigente dal 31 maggio 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1998 al 31 maggio 2003. 339 parole tolte, 60 parole aggiunte.

tolto: 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e' sostituito dal seguente: " 8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame e' fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresi' ferma la responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa" Nell'articolo 4 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e' soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilita' dell'acquirente". All'articolo 5 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto"aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui … n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999. tolto: 3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei … dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e baggiunto: ). Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria … ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo. tolto: 4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 … 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoliaggiunto: . Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2003, n. 119

    Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che sono abrogati "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1998-06-15;182~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari