Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119

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Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".

Testo vigente dal 31 maggio 2003

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 349/2005

    Altra decisione
    29 luglio 2005

    Va dichiarato estinto, a seguito di rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, concernenti misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, censurati in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116 della Costituzione, agli artt. 8, nn. 8 e 21, 9 n. 10, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, all’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

    Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 272/2005

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 2005

    Non è fondata, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost. nonché alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997, al d.lgs. n. 143 del 1997 e alla legge n. 59 del 1997, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti la disciplina delle funzioni di accertamento e aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale. Quanto al comma 2 dell’art. 4, tale disposizione – stabilendo le modalità procedurali attraverso le quali gli acquirenti devono trasmettere le proprie dichiarazioni relative al latte che è stato loro consegnato dai produttori – costituisce attuazione di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2, del reg. CEE n. 536/1993 della Commissione datato 9 marzo 1993: non potendo tale attuazione essere ritardata in considerazione del fatto che l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte, si giustifica, sul piano costituzionale, la disciplina di dettaglio prescritta dal legislatore statale. Infine, con riferimento all'art. 5, comma 1, va rilevato come il legislatore statale potesse, nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità, attribuire all'AIMA funzioni amministrative in via dichiaratamente provvisoria, per esigenze unitarie connesse al corretto avvio della campagna 1998-1999, anche in relazione a tale ultimo periodo. - Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

    Art. 7 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1998 al 31 maggio 2003. 198 parole tolte.

tolto: Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattierocaseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1. 1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119

    Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".

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urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-01;411~art5 · fonte del testo

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