Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
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Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 272/2005
Illegittimità dichiarata
7 luglio 2005
È inammissibile, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. La ricorrente chiede, infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 4, ma non argomenta in ordine alle ragioni che dovrebbero condurre ad una pronuncia di incostituzionalità anche delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4, incentrando le censure esclusivamente sulle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Art. 7 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 3 cost.
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1998 al 31 maggio 2003. 412 parole tolte.
tolto: Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformita' dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 GIUGNO 1998, N. 182, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 1998, N. 276. Se il produttore non controfirma il modello L 1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilita' dell'acquirente
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-01;411~art4 · fonte del testo
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