Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119

3

Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".

Testo vigente dal 31 maggio 2003

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 349/2005

    Altra decisione
    29 luglio 2005

    Va dichiarato estinto, a seguito di rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, concernenti misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, censurati in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116 della Costituzione, agli artt. 8, nn. 8 e 21, 9 n. 10, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, all’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

    Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 272/2005

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 2005

    Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. È infatti legittima la scelta compiuta dal legislatore statale di introdurre il sistema della compensazione nazionale - con soppressione della compensazione per APL -, in ragione della necessità di adeguare la normativa italiana alle determinazioni comunitarie e di prevedere un meccanismo operativo che, per la infrazionabilità dell'interesse allo stesso sotteso, operi necessariamente sull'intero territorio nazionale. La previsione poi introdotta dalla legge di conversione della possibilità attribuita all'AIMA di valutare comparativamente i risultati della compensazione nazionale e per APL non è lesiva delle attribuzioni della Regione ricorrente, in quanto la suddetta regolamentazione per il periodo 1995-1996 doveva comunque ritenersi satisfattiva delle pretese regionali, in quanto prevede, all'esito della comparazione, l'applicazione del metodo nazionale o di quello provinciale, a seconda di quale dei due consenta un prelievo supplementare meno oneroso per i produttori. Né appare costituzionalmente necessario garantire un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di un procedimento caratterizzato da una disamina obiettiva dei dati acquisiti dall'ente statale – cui non sono attribuiti poteri discrezionali – che consente di raggiungere un risultato oggettivamente verificabile. Per quanto attiene, invece, alla censura relativa alla retroattività delle rettifiche disposta dalla norma in esame (comma 1), va ribadita l’interpretazione seguita dalla Corte di giustizia europea, secondo la quale i regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 consentono alle autorità nazionali, successivamente alla campagna lattiera interessata, di effettuare le rettifiche necessarie a far sì «che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato membro non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale Stato». In ordine, infine, alla doglianza che ha investito il comma 1 bis, la stessa non è fondata, non solo perché nella prospettazione regionale assume una connotazione consequenziale alla evocata declaratoria di incostituzionalità del comma 1, ma anche perché tale disposizione costituisce adempimento dell'obbligo comunitario di comunicare in tempi necessariamente rapidi tutte le modifiche dei dati che possano condurre ad una rettifica dei prelievi dovuti. - Sulla legittimità del sistema della compensazione nazionale, v. citate sentenze n. 424/1999 e n. 398/1998, punti 9 e 11 del 'Considerato in dirittò. - Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

    Art. 7 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1998 al 31 maggio 2003. 381 parole tolte.

tolto: Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA. 1-bis. A seguito della verifica di cui al comma l il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti. 2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantita', sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonche' alla restituzione, entro lo stesso termine, ai produttori di quanto risulta trattenuto in piu', con gli interessi legali maturati. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119

    Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-01;411~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari