Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
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Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 349/2005
Altra decisione
29 luglio 2005
Va dichiarato estinto, a seguito di rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, concernenti misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, censurati in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116 della Costituzione, agli artt. 8, nn. 8 e 21, 9 n. 10, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, all’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.
Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 · Art. 11 cost.
È inammissibile, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, essendo la stessa non supportata da alcuna specifica motivazione.
Art. 7 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 3 cost.
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1998 al 31 maggio 2003. 545 parole tolte.
tolto: In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Le restituzioni di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 nonche' l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo l995-1996, finche' permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria. 4-bis. La validita' delle garanzie fidejussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 e', a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-01;411~art1 · fonte del testo
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