L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • a)politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  • b)immigrazione;
  • c)rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  • d)difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e)moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
  • f)organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g)ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h)ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  • i)cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l)giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m)determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n)norme generali sull'istruzione;
  • o)previdenza sociale;
  • p)legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
  • q)dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • r)pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  • s)tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Testo vigente dal 24 ottobre 2001

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 75/2015

    Parametro
    7 maggio 2015

    riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 22, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai citta…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 179/2014

    Parametro
    18 giugno 2014

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Pian…

    Art. 23 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 384/2005

    Parametro
    14 ottobre 2005

    riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2;…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (29)

Se ne mostrano 10 su 29, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3~art3 · fonte del testo

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