Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/2002

Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Francesco Amirante

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 31d.lgs. 114/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di

commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2001 dal giudice di

pace di Foligno nel procedimento civile vertente tra la s.a.s.

Brunozzi Angela e il Comune di Foligno, iscritta al n. 124 del

registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso

un'ordinanza-ingiunzione proposto in base alla legge 24 novembre

1981, n. 689, il giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117 della

Costituzione, dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto

1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

che il giudice remittente - dopo aver osservato che la

questione è rilevante perché "dalla sua soluzione dipende

direttamente la legittimità del potere impositivo in forza del quale

è stato emesso l'impugnato provvedimento" - rileva che l'art. 15 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, distingue le vendite

straordinarie in vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e

vendite promozionali, delegando alla potestà normativa delle Regioni

soltanto la regolazione dei primi due tipi di vendite, con esclusione

di quelle promozionali;

che, pertanto, essendo indiscutibilmente in corso una vendita

promozionale, a suo dire non appare infondato il dubbio di

legittimità costituzionale della norma impugnata, dovendosi ritenere

che la regolazione di tale forma commerciale sia rimasta di

competenza normativa dello Stato, sicché la norma regionale in

questione andrebbe a violare entrambi i parametri costituzionali

richiamati;

che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con

articolata memoria difensiva, rilevando in rito l'inammissibilità e

nel merito l'infondatezza della prospettata questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente

questione di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V

della parte II della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente

modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio a

quo;

che, in considerazione di tale modifica che va ad innovare

l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la

restituzione degli atti al giudice remittente perché riesamini i

termini della questione a suo tempo sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Foligno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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