Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.56, commi 1 e 6,

della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in

materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse

idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione

degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del

servizio idrico integrato), promosso con ordinanza datata 10 ottobre

2001 e depositata il 28 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo

regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria sul

ricorso proposto da Latella Santo ed altri contro il comune di Reggio

Calabria ed altre, iscritta al n. 75 del registro delle ordinanze

2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª

serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Telecom Italia S.p.a. ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere

l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata il 30 aprile 1998 dal

dirigente dell'Ufficio pianificazione territoriale del comune di

Reggio Calabria alla S.p.a. Telecom Italia per l'installazione di "un

palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile", il

Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata

di Reggio Calabria, con ordinanza datata 10 ottobre 2001 e depositata

il 28 novembre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9 e

117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria

3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale

utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque

dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

(A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato);

che la questione era già stata sollevata dallo stesso Tar

nel corso del medesimo giudizio, ma, con ordinanza n. 553 del 2000,

questa Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice

rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della

sopravvenuta legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e

pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria - legge finanziaria),

pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 24 maggio 1999,

contenente modifiche alle norme denunciate (con soppressione, tra

l'altro, della parola "telecomunicazioni");

che il giudice a quo ha riproposto la questione, ritenendone

la perdurante rilevanza, in quanto il predetto ius superveniens,

privo di efficacia retroattiva, non sarebbe applicabile nel giudizio,

essendo entrato in vigore il 24 maggio 1999, in data successiva al

provvedimento impugnato, che pertanto resterebbe disciplinato dalla

norma censurata, nella sua formulazione originaria;

che il Tar - richiamando la precedente ordinanza di

rimessione - sottolinea, in particolare, la rilevanza della già

sollevata questione di legittimità costituzionale, dovendosi fare

applicazione in giudizio della norma denunciata ed essendo stati

rigettati gli altri motivi del ricorso;

che, nel merito, il Tribunale rimettente, sempre citando la

precedente ordinanza, afferma che la norma censurata - nel consentire

la realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio,

urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere

conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore

generale - porrebbe "una deroga, del tutto arbitraria, ai principi

affermati dalla legislazione statale in materia di pianificazione

urbanistico-ambientale e di governo del territorio", che impongono,

invece, il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della

destinazione urbanistica; tanto più che, nella fattispecie (avente

ad oggetto una antenna per la telefonia mobile, costituita da un

traliccio alto 37 metri, connesso ad un container di metri 2,5 per 6

per 3 di altezza), sarebbero "potenzialmente incisi beni che godono

di una speciale tutela nell'ordinamento, quali l'ambiente e le

condizioni di vita dei cittadini";

che si sono costituite la S.p.a. Telecom Italia e la S.p.a.

TIM - Telecom Italia Mobile, parti nel giudizio a quo, con due

memorie di identico contenuto chiedendo la declaratoria di

inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione, da

un lato, in quanto l'invocata pronuncia di illegittimità

costituzionale non potrebbe più incidere sul rapporto sorto e

disciplinato in base alla (abrogata) norma denunciata -, perché

ormai definito con il rilascio dell'autorizzazione edilizia e con la

materiale realizzazione dell'opera, e, d'altro lato, in quanto il

rimettente non avrebbe motivato sulla permanente rilevanza della

questione, a seguito dell'abrogazione della norma censurata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

investe l'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria

3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale

utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque

dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

(A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), nel testo

anteriore alla modifica apportata dalla legge della Regione Calabria

24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria - legge

finanziaria);

che le norme impugnate vengono censurate dal giudice a quo,

in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, nella parte

in cui consentono la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico

interesse relative a reti di telecomunicazioni di rilevante impatto

edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e

senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano

regolatore generale;

che, anteriormente al deposito dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione", il cui art. 3, tra l'altro, ha sostituito l'intero

testo dell'art. 117 della Costituzione;

che il Tribunale rimettente, nonostante la vigenza della

nuova disciplina al momento del deposito del provvedimento di

rimessione, non ha motivato in ordine all'incidenza, sui termini

della sollevata questione, dell'intervenuto mutamento di uno dei

parametri costituzionali evocati (ordinanza n. 351 del 2002) ed ha

anzi indicato quale momento della propria decisione una data

anteriore all'entrata in vigore della citata legge costituzionale,

richiamando altresì testualmente, per la concreta prospettazione

delle censure, il contenuto di una sua precedente ordinanza di

rimessione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge

della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di

valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di

tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti

territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico

integrato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria -

sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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