L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".

Testo vigente dal 24 ottobre 2001

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 212/2017

    Parametro
    12 ottobre 2017

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale…

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 7 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 1 Testo unico costituzionali

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  • Sentenza n. 289/2008

    Parametro
    18 luglio 2008

    riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazio…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/2006

    Parametro
    14 luglio 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), nonché degli artt. 59-bis, comma 1 – nel testo anteriore alla sostituzione dell'intero articolo apportata dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16, recante «Modifiche alla l…

    Art. 118 cost. · Art. 1 Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria · Art. 4 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 1 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (12)

Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3~art4 · fonte del testo

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