Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/2002

Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15

(Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"],

promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal giudice di pace

di Morbegno nel procedimento civile promosso da Grand Vision Italia

s.p.a nei confronti del comune di Piantedo, iscritta al n. 800 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione, proposto ex

artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Grand

Vision s.p.a. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi

confronti dal comune di Piantedo, il giudice di pace di Morbegno ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione, della legge della Regione Lombardia

3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie)

del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa

al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge

15 marzo 1997, n. 59"];

che secondo il giudice rimettente la legge denunciata impone

limitazioni alle vendite promozionali non contemplate dall'art. 15

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in quanto quest'ultima

norma non demanda alle Regioni alcun potere regolamentare in merito

alle vendite straordinarie;

che il giudice a quo dopo aver sospeso l'ordinanza

ingiunzione opposta, ha rilevato che il giudizio non può essere

definito indipendentemente dall'esito della presente questione di

legittimità costituzionale;

che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia,

eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione,

sia perché il giudice rimettente, con l'emissione dell'ordinanza di

sospensione, avrebbe consumato il proprio potere decisorio, sia

perché la questione è stata posta con riferimento all'intera legge,

e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della medesima.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente

questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è

entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il

cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 della

Costituzione, invocato come parametro nel giudizio a quo;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare

l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la

restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i

termini della questione a suo tempo sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Morbegno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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