Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/2002

Altra decisione · depositata il 16/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle

gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi

dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),

promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 2001 dal Tribunale di

Genova nel procedimento civile vertente tra la Regione Liguria e la

Figli di Pinin Piero e C. S.p.a., iscritta al n. 50 del registro

ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 18 aprile

2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26

(Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite

ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della

Costituzione;

che l'ordinanza censura gli artt. 1 e 2 della legge della

Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, nella parte in cui hanno

trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla

Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e

processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie

locali;

che il giudice a quo, rileva che gli artt. 6, comma 1, della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 2, comma 14, della legge

28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito del riordino del Servizio

sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite

aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle

gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal

fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente

trasformate in gestioni liquidatorie;

che, al riguardo, il rimettente richiama il consolidato

orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette

disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo

particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già

facenti capo alle unità sanitarie locali;

che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore

le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione

delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti

giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché

oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto

trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti

istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la

legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;

che, ad avviso del giudice rimettente, detto trasferimento

altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza

obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad

un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il

soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto

istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa

dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";

che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale

esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a

lite iniziata, la Regione sottrae sé stessa "alla soggettività

processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come

parte sostanziale del rapporto obbligatorio";

che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del

Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende

sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale

aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il

principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi

da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad

oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del

2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle

unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti

giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto

legislativo n. 502 del 1992;

che le norme impugnate sono state censurate dal giudice a

quo, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione", la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito

l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle norme

costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la

restituzione degli atti al giudice a quo, affinché riesamini i

termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del

quadro normativo (cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 72, n. 76, 117 e

164 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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