Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle

gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi

dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),

promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 2001 dalla Corte di

appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la Regione

Liguria e la Opam Oils S.p.a., iscritta al n. 47 del registro

ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Corte di appello di Genova, con ordinanza in data

31 ottobre 2001 e depositata il 12 novembre 2001, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle

gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi

dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in

riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che l'ordinanza censura gli artt. 1 e 2 della legge della

Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, nella parte in cui hanno

trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla

Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e

processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie

locali;

che il giudice a quo, rileva che gli artt. 6, comma 1, della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 2, comma 14, della legge

28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito del riordino del Servizio

sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite

aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle

gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal

fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente

trasformate in gestioni liquidatorie;

che, al riguardo, il rimettente richiama il consolidato

orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette

disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo

particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già

facenti capo alle unità sanitarie locali;

che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore

le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione

delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti

giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché

oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto

trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti

istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la

legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;

che, ad avviso del giudice rimettente, detto trasferimento

altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza

obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad

un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il

soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto

istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa

dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";

che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale

esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a

lite iniziata, la Regione sottrae sé stessa "alla soggettività

processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come

parte sostanziale del rapporto obbligatorio";

che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del

Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende

sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale

aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il

principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi

da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad

oggetto gli artt.1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del

2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle

unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti

giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto

legislativo n. 502 del 1992;

che le norme impugnate sono state censurate dal giudice a

quo, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che, anteriormente alla pronuncia di rimessione, è entrata

in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la

quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito l'intero testo

dell'art. 117 della Costituzione;

che, nonostante la nuova disciplina sia entrata in vigore in

data anteriore a quella di deposito dell'ordinanza di rimessione, il

giudice a quo, non ha motivato se il mutamento di uno dei parametri

costituzionali indicati incida sui termini della questione sollevata;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanza

n. 523 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della

Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni

liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2,

comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, dalla

Corte di appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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