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(( Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. 2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

  • d)lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.)) Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a 2/3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)). Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498

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con decorrenza dal 1 gennaio 1995

Il D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498, ha disposto (con l'art. 3, comma 10-ter) che "I commi 2 - quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2000 al 29 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1994 al 1 gennaio 2000. 228 parole tolte, 107 parole aggiunte in 6 capoversi.

Le navitolto: , le imbarcazioni e i natanti aggiunto: e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono tolto: soggetti aggiunto: soggette al pagamento della tassa di stazionamento aggiunto: annuale. 2. tolto: La aggiunto: L'importo della tassa di stazionamento tolto: per le unita' da diporto e' stabilita nei seguenti importi aggiunto: dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

tolto: b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo............. " 800

tolto: c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzi e fino a dodici metri........... " 1.500

tolto: d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri.............. " 4.000

tolto: e)aggiunto: d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente tolto: diciotto metri e fino a ventiquattro metri............ " 6.000

tolto: f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri.................... " 8.000 2.1. L'applicazione dei parametri della aggiunto: metri 24. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento tolto: per le unita' da diporto di cui aggiunto: calcolata come previsto al comma 2 tolto: decorre dal 1 gennaio 1995 COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 1994, N. 378, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 498 COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 1994, N. 378, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 498 3-bis. aggiunto: e' ridotta alla meta'. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a 2/3. tolto: 3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento tolto: nella misura e con le modalita' previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza aggiunto: sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art17 · fonte del testo

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