Articolo abrogato dalla l. 8 luglio 2003, n. 172.
Abrogato dal 29 luglio 2003
Articolo abrogato dalla l. 8 luglio 2003, n. 172.
Abrogato dal 29 luglio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1991 al 29 luglio 2003. 43 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto cosi' come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art15 · fonte del testo
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