A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  • a)gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
  • b)gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
  • c)l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
  • d)il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
  • e)i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • f)l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
  • g)gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non e' piu' dovuta. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
  • a)quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  • b)quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
  • c)quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art15 · fonte del testo

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