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Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. La tassa di stazionamento e' stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unita' da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed e' pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. 6. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi
Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 13 luglio 1991
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1978 al 27 maggio 1989. 256 parole tolte, 113 parole aggiunte.
Letolto: unita'aggiunto: navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionalitolto: , abilitate alla navigazione oltre il limite delle sei miglia dalla costa, e quelle estere che stazionino in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggetteaggiunto: sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamentotolto: nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda superiore a detto limite. Peraggiunto: . La tassa di stazionamento e' stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unita' da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed e' pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navitolto: a vela, anche seaggiunto: da diporto. Per le unita' a vela con motore ausiliariotolto: , l'aliquota e' rispettivamente di L. 60 e di L. 75 per ogni tonnellata di stazza lorda. La misura della tassa di cui al precedente comma e' ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per almeno due mesi, alla meta', qualora sia effettuato abbonamento per un minimo di quattro mesi e a un terzo se l'abbonamento e' annuale. Durante il periodo di validita' dell'abbonamento l'unita' da diporto puo' stazionare in qualunque porto, approdo turistico, rada o spiaggia dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento. L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unita' da diporto dal pagamento della tassa di circolazione anche quando effettuino navigazione nelle acque interne.aggiunto: la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministrotolto: delle finanzeaggiunto: della marina mercantile, emanato di concerto contolto: il Ministro della marina mercantileaggiunto: i Ministri delle finanze e dei trasporti. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta unatolto: sopratassaaggiunto: sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.tolto: Le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri a cio' riconosciuti idonei dalla locale autorita' portuale sono esenti dal pagamento dellaaggiunto: 6. La tassa di stazionamentotolto: per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la concessione delle esenzioni previste dal presente articolo.aggiunto: e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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