Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1978 al 27 maggio 1989. Leggi il testo vigente →

((Le unita' da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle sei miglia dalla costa, e quelle estere che stazionino in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda superiore a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota e' rispettivamente di L. 60 e di L. 75 per ogni tonnellata di stazza lorda. La misura della tassa di cui al precedente comma e' ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per almeno due mesi, alla meta', qualora sia effettuato abbonamento per un minimo di quattro mesi e a un terzo se l'abbonamento e' annuale. Durante il periodo di validita' dell'abbonamento l'unita' da diporto puo' stazionare in qualunque porto, approdo turistico, rada o spiaggia dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento. L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unita' da diporto dal pagamento della tassa di circolazione anche quando effettuino navigazione nelle acque interne. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sopratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. Le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri a cio' riconosciuti idonei dalla locale autorita' portuale sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la concessione delle esenzioni previste dal presente articolo)).

Testo in vigore dal 21 maggio 1978 al 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1976 al 21 maggio 1978. 165 parole tolte, 155 parole aggiunte.

tolto: Dal 1 gennaio 1976 leaggiunto: Le unita' da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle tolto: 6 aggiunto: sei miglia dalla costa, e quelle estere tolto: equiparate alle nazionali in virtu' di trattati internazionali, che stazionino in porti tolto: marittimi nazionaliaggiunto: , approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento tolto: nei porti marittimi nazionali nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se tolto: di aggiunto: aventi stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se tolto: superiori aggiunto: aventi stazza lorda superiore a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota e' rispettivamente di tolto: lire 60 o di lire aggiunto: L. 60 e di L. 75 per ogni tonnellata di stazza lorda. La misura della tassa di cui al precedente comma tolto: e aggiunto: e' ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per tolto: due mesi nel periodo compreso fra giugno e settembre, e aggiunto: almeno due mesi, alla meta', qualora sia effettuato abbonamento per tolto: l'intero periodo da giugno a settembre. Per le unita' da diporto nazionali l'abbonamento puo' essere annuale: in tal caso la tassa e' dovuta nella misura di un terzo di quella di cui al precedente comma. Per tutto il periodo dell'abbonamento la nave o l'imbarcazione puo' esercitare il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge aggiunto: un minimo di quattro mesi e a un terzo se l'abbonamento e' annuale. Durante il periodo di validita' dell'abbonamento l'unita' da diporto puo' stazionare in qualunque porto, approdo turistico, rada o spiaggia dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento. tolto: Le unita' estere non ammesse a trattamento uguale a quello delle unita' nazionali sono soggette al pagamento del doppio delle tasse previste per le unita' nazionali. Le unita' da diporto nazionali di cui al primo comma del presente articolo, qualora abbiano gia' pagato la tassa di circolazione non sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento. L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unita' da diporto tolto: nazionali dal pagamento della tassa di circolazionetolto: , anche quando tali unita' effettuano la aggiunto: anche quando effettuino navigazione nelle acque interne. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento tolto: saranno aggiunto: sono stabilite con decreto del Ministro tolto: per le finanze aggiunto: delle finanze emanato di concerto con il Ministro tolto: per la marina mercantile aggiunto: della marina mercantile. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sopratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. Le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri a cio' riconosciuti idonei dalla locale autorita' portuale sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la concessione delle esenzioni previste dal presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari