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Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. ((2. La tassa di stazionamento per le unita' da diporto e' stabilita nei seguenti importi:

  • b)per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo............. " 800
  • c)per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzi e fino a dodici metri........... " 1.500
  • d)per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri.............. " 4.000
  • e)per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri............ " 6.000
  • f)per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri.................... " 8.000 2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio 1995)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 1994, N. 378, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 498)) 6 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 1994, N. 378, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 498)) 6 ((3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a 2/3. 3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalita' previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498

6

con decorrenza dal 1 gennaio 1995

Il D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498, ha disposto (con l'art. 3, comma 10-ter) che "I commi 2 - quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995".

Testo in vigore dal 13 agosto 1994 al 1 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1993 al 13 agosto 1994. 391 parole tolte, 208 parole aggiunte in 13 capoversi.

Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. aggiunto: 2. La tassa di stazionamento per le tolto: unitada diporto di cui al comma 1 aggiunto: unita' da diporto e' stabilita nei seguenti importi:

tolto: a) natanti:

tolto: 1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso,aggiunto: b) per ogni centimetrotolto: ........ L. 400

tolto: 2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e aggiunto: eccedente metri sei fino a metri tolto: sei fuoritutto, escluso il bompresso aggiunto: sette e mezzo.............tolto: ........ " 600 aggiunto: " 800

tolto: 3aggiunto: c) per ogni centimetro eccedente tolto: i metri sei, escluso il bompresso..................." 800 b)

tolto: imbarcazioni:

tolto: 1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro aggiunto: metri sette e mezzi e fino a dodici metri...........tolto: .. L. aggiunto: " 1.500

tolto: 2aggiunto: d) per ogni centimetro eccedente tolto: i metri otto aggiunto: dodici metri e fino a tolto: metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso aggiunto: diciotto metri..............tolto: ...... " 4.000

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: 3aggiunto: e) per ogni centimetro eccedente tolto: i dodici Metri aggiunto: diciotto metri e fino a tolto: metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso aggiunto: ventiquattro metri............tolto: ........ " 6.000

tolto: 4aggiunto: f) per ogni centimetro eccedente tolto: i metri diciotto, escluso il bompresso aggiunto: ventiquattro metri............... tolto: " 8.000

tolto: c) navi:

tolto: 3) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lordaaggiunto: .....tolto: ................. L. 30.000.000

tolto: 4) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda..................... " 40.000.000. 2 aggiunto: " 8.000 2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio 1995 COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 1994, N. 378, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 498 COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 1994, N. 378, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 498 3-bis. tolto: La aggiunto: Per i motovelieri la tassa di stazionamento tolto: non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. 2- ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. 2- quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 2- quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. La tassa di stazionamento e' annualeaggiunto: , calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a 2/3. 3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalita' previste per le imbarcazioni tolto: e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi aggiunto: a motore, di pari lunghezza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498

    Il D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498, ha disposto (con l'art. 3, comma 10-ter) che "I commi 2 - quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995".

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art17 · fonte del testo

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