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Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. ((2. La tassa di stazionamento per le unitada diporto di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi:

  • b)imbarcazioni:
  • 1)fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro............. L. 1.500
  • 2)per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso.................... " 4.000
  • 3)per ogni centimetro eccedente i dodici Metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso...................." 6.000
  • 4)per ogni centimetro eccedente i metri diciotto, escluso il bompresso............... " 8.000
  • c)navi:
  • 1)fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda..................... L. 30.000.000
  • 2)oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda..................... " 40.000.000. 2- bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. 2- ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni e del 45 per cento dopo quindici anni. 2- quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 2- quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia)) Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi.

Testo in vigore dal 13 luglio 1991 al 30 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1989 al 13 luglio 1991. 38 parole tolte, 266 parole aggiunte in 9 capoversi.

Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. aggiunto: 2. La tassa di stazionamento tolto: e' stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unita' da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed e' pari a lire 150, 250 e 350 aggiunto: per le unitada diporto di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi:

aggiunto: b) imbarcazioni:

aggiunto: 1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro............. L. 1.500

aggiunto: 2) per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso.................... " 4.000

aggiunto: 3) per ogni centimetro eccedente i dodici Metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso...................." 6.000

aggiunto: 4) per ogni centimetro tolto: di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto. aggiunto: eccedente i metri diciotto, escluso il bompresso............... " 8.000

aggiunto: c) navi:

aggiunto: 1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda..................... L. 30.000.000

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: 2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda..................... " 40.000.000. 2- bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. 2- ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni e del 45 per cento dopo quindici anni. 2- quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 2- quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata … una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. tolto: 6. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art17 · fonte del testo

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