Art. 2 — Modifiche al codice di procedura penale

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 51:

  • 1)al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e dai commi 3-quater e 3-quinquies";
  • 2)al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;
  • Ob)all'articolo 328:
  • 1)al comma 1-bis le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater";
  • 2)il comma 1-ter e' abrogato;
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";))
  • a)all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore ((,)) alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua. 3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.";
  • a-bis)((nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"));
  • b)al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e in relazione ai procedimenti di prevenzione ((antimafia))";
  • b-bis)((all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
  • m-quater)fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale";))
  • c)il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente: "4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il ((trentesimo)) giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.";
  • d)al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. ((Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola "quindicesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentesimo.));
  • e)al comma 1 dell'articolo 450, le parole: "Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo," sono sostituite dalle seguenti: "Quando procede a giudizio direttissimo,";
  • f)al comma 1 dell'articolo 453, le parole: "il pubblico ministero puo' chiedere", sono sostituite ((dalle seguenti)): "salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede";
  • g)all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.";
  • h)all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.";
  • i)all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
  • l)all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
  • m)all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: "della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono inserite le seguenti: (("nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice")).

Testo vigente dal 26 luglio 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 125/2016

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 2016

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m ), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. La norma censurata, che indica i casi in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal precedente comma 5, menziona il furto con strappo ma non anche la rapina, indicata dal giudice remittente come tertium comparationis . La normativa risulta incongrua poiché, dalle caratteristiche dei due reati, gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina. Non si giustifica, perciò, la disparità di trattamento tra le due ipotesi delittuose. La diversa direzione della violenza esplicata dall'agente - che nel furto con strappo è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene, mentre nella rapina è diretta sulla persona, per impossessarsi della cosa mobile altrui - non esclude che nel progredire dell'azione delittuosa la prima ipotesi si trasformi nella seconda, verificandosi un caso di progressione dell'offesa. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 27, terzo comma, Cost.). Sull'affermazione che l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., si fonda su una presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo indicato in tale lettera, v. la citata ordinanza n. 166/2010.

    Art. 656 c.p.p. · Art. 2 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 119/2017

    Questione inammissibile
    22 maggio 2017

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituz…

    Art. 656 c.p.p. · Art. 2 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 140/2014

    Altra decisione
    21 maggio 2014

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m ), del d.l. n. 23 del 2008, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 77 Cost., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 cod. pen.). Infatti, successivamente alla proposizione della questione, il quadro normativo di rifermento è mutato, stante l'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2013, che ha escluso tale delitto dall'elenco dei reati per i quali l'esecuzione della condanna, ancorché a pena detentiva inferiore ai tre anni, non può essere sospesa. Pertanto, il suindicato ius superveniens impone la restituzione degli atti al rimettente affinché operi una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - In materia di restituzione degli atti per ius superveniens , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.

    Art. 656 c.p.p. · Art. 2 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2008 al 26 luglio 2008. 12 parole tolte, 265 parole aggiunte in 16 capoversi.

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) all'articolo 51:

aggiunto: 1) al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e dai commi 3-quater e 3-quinquies";

aggiunto: 2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;

aggiunto: Ob) all'articolo 328:

aggiunto: 1) al comma 1-bis le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater";

aggiunto: 2) il comma 1-ter e' abrogato;

aggiunto: 3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatoreaggiunto: , alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, …

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

aggiunto: a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate";

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e in relazione ai procedimenti di prevenzione aggiunto: antimafia";

aggiunto: b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

aggiunto: m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale";

… gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il tolto: quindicesimo aggiunto: trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.";

… gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. tolto: " aggiunto: Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola "quindicesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentesimo.;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: "il pubblico ministero puo' chiedere", sono sostituite tolto: dalla seguente aggiunto: dalle seguenti: "salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede";

m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: "della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,tolto: " sono inserite le seguenti: "nonche' di cui agli articoli 423-bis, tolto: 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale, aggiunto: 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;92~art2 · fonte del testo

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