Art. 44-bis — Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";
  • b)al comma 5, dopo le parole: "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,";
  • c)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021";
  • d)al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-bis".

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art44bis · fonte del testo

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