Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 9-bis:
  • 1)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito del territorio nazionale:
  • a)servizi alla persona;
  • b)pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e ((per la pubblica amministrazione)), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • c)colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) ((,)) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»; 4
  • 2)al comma 3, le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis";
  • b)all'articolo 9-sexies:
  • 1)al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei ((all'amministrazione della giustizia))»;
  • 2)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;
  • 3)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»;
  • c)all'articolo 9-septies, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. ((E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia' stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione))». All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al ((31 marzo 2022)), ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 ((,)) e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.». ((2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 marzo 2022, n. 18

4

La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-ter, secondo periodo, "dopo le parole: «Le verifiche» sono inserite le seguenti: «volte ad accertare»".

Testo vigente dal 9 marzo 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2022 al 9 marzo 2022. 5 parole tolte, 83 parole aggiunte in 4 capoversi.

… d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e tolto: della aggiunto: per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)aggiunto: , si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, …

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei tolto: alle amministrazioni aggiunto: all'amministrazione della giustizia»;

… disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. aggiunto: E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia' stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione». All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla … di San Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al tolto: 28 febbraio aggiunto: 31 marzo 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresi' le … aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76aggiunto: , e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.». aggiunto: 2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 marzo 2022, n. 18

    La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-ter, secondo periodo, "dopo le parole: «Le verifiche» sono inserite le seguenti: «volte ad accertare»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-07;1~art3 · fonte del testo

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