Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996
  • art. 4d.l. 79/1997

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), così come richiamato dall'art. 4, comma 6,

del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il

riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, promossi con 2 ordinanze emesse

il 10 dicembre 1998 ed il 18 gennaio 1999 dal pretore di Milano,

sezione distaccata di Legnano, iscritte ai nn. 137 e 179 del registro

ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 11 e 13,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico tenore, il pretore di

Milano, sezione distaccata di Legnano, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così

come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo

1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,

n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di

esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e

grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e

subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli

effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste";

che il remittente premette che l'art. 4 del d-.l. n. 79 del 1997

prevede la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a

omissioni o ritardi nel versamento di contributi previdenziali e

assistenziali, anche attraverso il pagamento in trenta rate

bimestrali, e richiama, estendendone la portata, la disposizione

dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo

la quale la regolarizzazione estingue i reati connessi con la

denuncia e con i versamenti contributivi, e sono sospesi, per effetto

della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale

pagamento delle somme dovute alle scadenze previste, solo i

provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado;

che, ad avviso del giudice a quo, tale disciplina, non prevedendo

la sospensione dei procedimenti penali in corso, come era invece

previsto dall'art. 3, comma 9, del d.-l. n. 103 del 1991, convertito

dalla legge n. 166 del 1991, non consentirebbe al debitore, che pure

è ammesso alla regolarizzazione mediante il pagamento rateale, di

ottenere, fino al completo pagamento, il beneficio della estinzione

del reato, realizzandosi così una ingiustificata disparità di

trattamento, in sede giurisdizionale, fra chi è in grado di versare

in unica soluzione la somma dovuta, e chi invece, per le proprie

condizioni economiche, deve avvalersi del pagamento rateale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

manifestamente infondata.

Considerato che le due ordinanze sollevano identica questione, onde

i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronunzia;

che analoga questione, in riferimento allo stesso parametro,

sollevata con riguardo all'art. 1, comma 230, della legge n. 662 del

1996, è stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata

con l'ordinanza n. 142 del 1999, in cui si è chiarito, fra l'altro,

che la disciplina denunciata, pur dando luogo ad una disarmonia fra

normativa amministrativa e normativa penale connessa, non si appalesa

costituzionalmente illegittima, poiché il debitore che fa ricorso

alla regolarizzazione mediante il pagamento rateale non può vantare

una pretesa costituzionalmente protetta a vedere sospeso il

procedimento penale in attesa del completamento del pagamento delle

somme dovute; e che la disparità fra chi è in grado di pagare in

unica soluzione e chi ricorre alla rateizzazione è insita nel

meccanismo normativo che subordina la estinzione del reato al

pagamento di somme, senza che ciò costituisca, di per sé,

violazione della Costituzione, né dà luogo ad irragionevoli

disparità di trattamento, ancorché il mancato coordinamento fra

normativa amministrativa e normativa penale possa incidere

sull'efficacia dell'incentivo alla regolarizzazione predisposto dal

legislatore;

che le ordinanze in esame non recano argomenti nuovi o comunque

tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che pertanto anche la questione qui sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del

decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il

riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione

distaccata di Legnano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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