Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996
  • art. 2d.l. 538/1996

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 226

a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 2, commi da 1

a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti

in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di

regolarizzazione di posizioni previdenziali), promossi con ordinanze

emesse il 19 dicembre 1997, il 13 febbraio, il 13 gennaio ed il 13

febbraio 1998 dal pretore di Brescia ed il 7 luglio 1998 dal pretore

di Milano, iscritte, rispettivamente, ai nn. 406, 407, 507, 657 e 889

del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 24, 28, 39 e 51, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con tre ordinanze emesse la prima il 19 dicembre 1997

(r.o. n. 406 del 1998, pervenuta a questa Corte il 20 maggio 1998),

le altre due il 13 febbraio 1998 (r.o. n. 407 del 1998, pervenuta il

20 maggio 1998, e n. 657 del 1998, pervenuta il 25 agosto 1998), il

pretore di Brescia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dell'art. 1, commi da 226 a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che le disposizioni impugnate sono censurate in quanto,

prevedendo la possibilità di regolarizzazione dei debiti pregressi

per contributi previdenziali e assistenziali anche mediante

versamento delle somme dovute in trenta rate bimestrali, e disponendo

che la regolarizzazione estingue i reati previsti dalle leggi in

materia, non prevede però, per il tempo necessario al completamento

dei versamenti rateali, alcuna sospensione del procedimento penale

né della prescrizione dei reati, ma solo la sospensione dei

"provvedimenti di esecuzione in corso";

che, ad avviso del remittente, il giudice penale, allorché il

debitore si sia avvalso della regolarizzazione mediante versamenti

rateali, non può procedere al giudizio, se non conculcando il

diritto del soggetto a ottenere il beneficio, onde non potrebbe di

fatto che rinviare il processo per il tempo necessario al

perfezionarsi della sanatoria;

che però, in tal modo, il termine di prescrizione del reato

potrebbe venire a scadenza prima che i versamenti rateali siano

completati, dando luogo all'effetto di estinzione del reato pur se

venisse omesso il versamento delle ulteriori rate mancanti;

che, secondo il giudice a quo la disciplina in questione, non

accompagnata dalla previsione della sospensione del procedimento e

della prescrizione, violerebbe il principio di eguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione e quello di solidarietà sociale di cui

all'art. 38 della Costituzione, trattando alla stessa stregua i

contribuenti adempienti e quelli inadempienti, e consentendo al

debitore di speculare sulla convenienza di avvalersi della

regolarizzazione con l'intento di pagare solo le rate che vengano a

scadenza prima della prescrizione del reato;

che, con una ulteriore ordinanza emessa il 13 gennaio 1998,

pervenuta a questa Corte il 22 giugno 1998 (r.o. n. 507 del 1998), il

medesimo pretore di Brescia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 della

Costituzione, delle "norme di cui all'art. 2, commi da 1 a 6, del

d.l. 23 ottobre 1996, n. 538, come recepite dall'art. 1, commi da 226

a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", sulla scorta di

premesse e di argomentazioni identiche a quelle svolte nei giudizi di

cui sopra;

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 406,

407 e 657 del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque manifestamente infondata, e sostenendo che la disciplina in

questione risponderebbe ad una scelta discrezionale non irrazionale

del legislatore; nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al

n. 657 r.o. del 1998 l'Avvocatura erariale sostiene però, in via

preliminare, che il sistema normativo dovrebbe intendersi nel senso

che, nel caso di regolarizzazione contributiva con pagamento rateale,

il pagamento delle rate avrebbe effetto interruttivo della

prescrizione, che decorrerebbe nuovamente nel caso di mancato

pagamento di una rata;

che il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 7 luglio 1998,

pervenuta a questa Corte il 1 dicembre 1998 (r.o. n. 889 del 1998),

ha sollevato a sua volta questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione "ed al principio di

ragionevolezza", dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, così come richiamato dall'art. 4, comma 6, del d.l.

28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della

finanza pubblica), convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,

"nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di

esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e

grado siano 'sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e

subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli

effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste'";

che ad avviso del pretore di Milano - secondo cui l'imputato,

essendo stato ammesso al pagamento rateale, sulla base di una domanda

che realizzerebbe una sorta di autodenuncia, e avendo provveduto

finora al pagamento delle sole rate già maturate, si troverebbe

esposto a dover subire egualmente il procedimento penale, né

potrebbe chiedere che esso venga sospeso in attesa della

regolarizzazione, in quanto la norma impugnata non prevede la

sospensione del procedimento medesimo, ma unicamente la sospensione

dei provvedimenti di esecuzione - il sistema normativo in vigore

realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

cittadini in relazione alle loro condizioni economiche, in base alle

quali essi siano o meno in grado di adempiere all'obbligo in unica

soluzione: disparità che si tradurrebbe in una diversa possibilità

di far valere le proprie ragioni in giudizio, e dunque in un

trattamento ingiustificatamente diverso dei cittadini in sede di

tutela giurisdizionale;

che, sempre secondo il remittente, tale disparità di trattamento

apparirebbe del tutto irragionevole, anche tenendo conto che, in una

fattispecie analoga, l'art. 3, comma 9, del d.l. 29 marzo 1991, n.

103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, pur prevedendo

pagamenti rateali meno dilazionati, e quindi meno favorevoli ai

cittadini non abbienti, aveva previsto la sospensione dei

"provvedimenti di merito e di esecuzione in corso in qualsiasi fase e

grado, fino al totale pagamento delle somme determinate alle relative

scadenze";

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque manifestamente infondata, sulla base di

argomentazioni che ricalcano quelle svolte negli atti di intervento

presentati nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 406

e 407 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze sollevano questioni identiche o

analoghe, dovendosi anche il giudizio instaurato con la ordinanza del

pretore di Brescia iscritta al n. 507 del registro ordinanze del 1998

intendere come sostanzialmente riferito esclusivamente all'art. 1,

commi da 226 a 231, della legge n. 662 del 1996, poiché il decreto

legge n. 538 del 1996 non è stato convertito in legge, e l'ordinanza

non contiene elementi che possano far ritenere rilevanti nella specie

gli effetti prodottisi sulla base di tale decreto legge, e fatti

salvi dall'art. 1, comma 233, della legge n. 662 del 1996, non

impugnato: onde i relativi giudizi possono essere riuniti per essere

decisi con unica pronunzia;

che entrambi i giudici remittenti lamentano in sostanza che la

legge, nel prevedere la regolarizzazione contributiva, anche

attraverso un pagamento in molte rate, con effetto estintivo dei

reati, non abbia previsto altresì la sospensione del procedimento

penale nel periodo intercorrente fra l'accoglimento della domanda di

regolarizzazione e la scadenza dell'ultima rata di pagamento: mentre

il pretore di Brescia ritiene che il giudice procedente non possa che

rinviare il giudizio, con l'effetto di far eventualmente maturare il

termine di prescrizione prima del completamento del pagamento rateale

- nel che si realizzerebbero una indebita equiparazione fra debitori

adempienti e inadempienti, ed una violazione del principio di

solidarietà sociale -, il pretore di Milano, più correttamente,

ritiene che l'imputato possa essere giudicato e condannato,

nonostante l'accoglimento della domanda di regolarizzazione, fino al

completamento del pagamento rateale, in ciò ravvisando il fondamento

di un'ingiustificata disuguaglianza di trattamento fra imputati in

grado di adempiere in unica soluzione e imputati costretti dalle loro

condizioni economiche a ricorrere al pagamento rateale;

che la equiparazione lamentata dal pretore di Brescia fra

debitori adempienti e debitori inadempienti, i quali potrebbero

ottenere la estinzione del reato per prescrizione, e la connessa

lamentata violazione del principio di solidarietà sociale, in

realtà non sussistono, poiché, in assenza di una causa di

sospensione del procedimento, tutti i debitori restano soggetti al

giudizio e alla condanna fino a che non abbiano completato il

pagamento dell'intera somma dovuta per conseguire la regolarizzazione

e la connessa estinzione del reato, senza che il giudice debba

rinviare il giudizio fino alla scadenza dell'ultima rata: onde le

relative questioni devono ritenersi manifestamente infondate;

che, invece, sussiste la situazione denunciata dal pretore di

Milano, per cui il debitore che si avvalga della regolarizzazione con

pagamento rateale resta esposto al giudizio e alla condanna fino a

quando non abbia completato i pagamenti;

che tale situazione, ancorché dia luogo ad una certa disarmonia

fra normativa amministrativa - tendente, anche mediante la

concessione di una lunga rateazione, ad agevolare la regolarizzazione

delle posizioni contributive - e normativa penale connessa - la quale

condiziona l'estinzione del reato al completamento del pagamento,

senza prevedere la sospensione del procedimento durante il periodo

nel quale si estende la rateazione -, non può però essere

qualificata come frutto di una scelta manifestamente irragionevole e

come tale costituzionalmente illegittima;

che, infatti, il debitore che fa ricorso alla regolarizzazione

mediante pagamento rateale è autore di un reato, commesso con

l'omissione contributiva che successivamente chiede di regolarizzare,

e non può vantare una pretesa costituzionalmente protetta a vedere

estinto il reato né a veder sospeso il procedimento penale in attesa

del completamento del pagamento rateale, mentre può sempre

conseguire l'effetto estintivo del reato provvedendo al pagamento

dell'intera somma dovuta a titolo di regolarizzazione;

che la disparità che si viene così a creare fra debitori

abbienti e meno abbienti è insita nel meccanismo normativo - proprio

dei condoni in materia tributaria o contributiva - che legittimamente

condiziona l'estinzione del reato omissivo al pagamento di somme

commisurate a quelle il cui omesso versamento ha costituito la

condotta penalmente punita, e più in generale in tutti i meccanismi

normativi che subordinano la estinzione di reati commessi al

pagamento di somme, senza che ciò costituisca, di per sé,

violazione della Costituzione (cfr. sentenze n. 207 del 1974, n. 192

del 1992);

che in particolare, nella specie, il prodursi dell'effetto

estintivo del reato al momento del perfezionamento del pagamento è

la conseguenza, tutt'altro che irragionevole, della natura del reato

omissivo e dei caratteri della causa estintiva del reato, legata al

versamento delle somme dovute a titolo di regolarizzazione; mentre il

mancato coordinamento fra rateizzazione delle somme dovute e tempi

del procedimento penale può incidere bensì sull'efficacia del

meccanismo di incentivo alla regolarizzazione instaurato dal

legislatore, ma non dà luogo di per sé alla violazione di diritti

costituzionalmente garantiti né, per le ragioni ora dette, ad

irragionevoli disparità di trattamento;

che pertanto anche la questione sollevata dal pretore di Milano

deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38

della Costituzione, dal pretore di Brescia con le ordinanze (r.o. nn.

406, 407 e 657 del 1998) indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto

legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di

sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di

regolarizzazione di posizioni previdenziali), non convertito in

legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 231, della

predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento

agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Brescia con

l'ordinanza (r.o. n. 507 del 1998) indicata in epigrafe;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, della predetta

legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza (r.o. n.

889 del 1998) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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