Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/1997

Altra decisione · depositata il 11/12/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 499/1996

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, del d.-l. 24

settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), promossi con

ordinanze emesse, la prima, l'8 novembre 1996 dal pretore di Bergamo,

iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1997, la seconda, il 2 maggio 1997 dal pretore di Bergamo,

sezione distaccata di Grumello del Monte, iscritta al n. 646 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 novembre 1996, pervenuta a

questa Corte il 4 marzo 1997, ed iscritta al n. 125 r.o. del 1997, il

pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

dell'art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia

previdenziale), "nella parte in cui non consente che alla

regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che

per qualunque motivo abbiano perso la capacità patrimoniale o la

rappresentanza della persona giuridica inadempiente";

che identica questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli stessi parametri, è stata sollevata dal pretore di

Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con ordinanza

emessa il 2 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 2 settembre

1997, ed iscritta al n. 646 r.o. del 1997;

che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata, la quale

ammette alla regolarizzazione, entro il termine del 30 giugno 1996,

le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla prima

denuncia della posizione contributiva, ovvero, per i soggetti già

iscritti, a periodi fino al 31 dicembre 1995, non consentirebbe a

coloro che abbiano perso la capacità patrimoniale o la

rappresentanza della persona giuridica inadempiente di sanare le

irregolarità commesse quando potevano disporre del patrimonio o

rivestivano le cariche sociali, e pertanto non consentirebbe a

costoro di estinguere i reati connessi alle predette irregolarità;

che ciò contrasterebbe, secondo i giudici a quibus da un lato

con il principio di personalità della responsabilità penale,

sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto la

possibilità di essere prosciolto verrebbe a dipendere dalla libera

determinazione di un terzo, come il curatore del fallimento o il

nuovo rappresentante della società; dall'altro lato, con il

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in

quanto determinerebbe una disparità di trattamento per l'imputato

fallito o non più legale rappresentante della società rispetto

all'imputato in bonis ovvero ancora legale rappresentante, disparità

che sarebbe irragionevole perché collegata a circostanze del tutto

irrilevanti sotto il profilo penalistico;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in

quanto, a seguito della mancata conversione in legge del decreto

impugnato, mancherebbe l'oggetto del contendere; o, in subordine, che

gli atti siano restituiti al giudice a quo affinché motivi sulla

rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, in

considerazione del fatto che il condono previdenziale è stato

riproposto, sotto altra forma e in un diverso contesto normativo,

dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno

riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l'impugnato decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, non è

stato convertito in legge entro il termine di cui all'art. 77, terzo

comma, della Costituzione;

che successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,

da una parte, l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n.

608, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti

giuridici sorti sulla base, fra l'altro, del decreto legge n. 499 del

1996; dall'altra, la possibilità di regolarizzare le omissioni

contributive, con estinzione dei reati connessi, è stata riaperta,

con riferimento a tutti i periodi anteriori al 30 giugno 1996,

dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al

termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento

a tutti i periodi contributivi fino al 31 dicembre 1996, e a

condizioni più favorevoli quanto all'entità degli interessi da

versare, dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,

fino al termine del 31 maggio 1997;

che pertanto è opportuno rimettere gli atti ai giudici

remittenti perché valutino nuovamente la questione alla luce della

sopravvenuta situazione normativa, creatasi per effetto della

riapertura dei termini e della modifica in melius delle condizioni

per la regolarizzazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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