Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e' ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 maggio 1981. Per le imprese, che alla data del 31 maggio 1971, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria e' fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione controllata. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 maggio 1981, ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate, secondo le modalita' previste nel secondo comma del predetto articolo 1 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286. Le norme di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.

Testo vigente dal 27 aprile 1981

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 412/1987

    Parametro
    19 novembre 1987

    Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, la questione di legittimita` costituzionale sia tuttora rilevante. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 23 quater, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. con modif. nella L. 29 febbraio 1980 n. 33; 1, commi primo e terzo, D.L. 1^ luglio 1980 n. 286, conv. con modif. nella L. 13 agosto 1980 n. 444; e 27, commi primo e quarto, L.23 aprile 1981 n.155, nella parte in cui non esonerano dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio i datori di lavoro che, nel termine previsto dalle dette disposizioni, provvedano a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti di gestioni previdenziali ed assicurative diverse da quelle ammini- strate dall'I.n.p.s.. Lo ius superveniens - costituito dall' art. 4 comma secondo ter, D.L. n. 4 del 1984, comma aggiunto, in sede di conversione dalla L. n. 30 del 1984 - ha esteso la regolarizzazione delle posizioni debitorie previdenziali prevista dall'art. 2, commi quinto e segg., D.L. n. 463 del 1983, conv. in L. n. 638 del 1983, anche ai contributi dovuti all'E.n.as.a.r.co., cui ha riguardo, in concreto, il giudizio a quo).

    Art. 27 Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art27 · fonte del testo

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