Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1998 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 499/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia

previdenziale), promossi con ordinanze emesse il 19 marzo 1998 dal

pretore di Bergamo, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1998, ed il 21 aprile 1998 dal pretore di

Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, iscritta al n. 458

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 novembre 1996, pervenuta a

questa corte il 4 marzo 1997, ed iscritta al n. 125 R.O. del 1997, il

pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in

materia previdenziale), "nella parte in cui non consente che alla

regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che

per qualunque motivo abbiano perso la capacità patrimoniale o la

rappresentanza della persona giuridica inadempiente";

che identica questione, in riferimento agli stessi parametri, è

stata sollevata dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di

Grumello del Monte, con ordinanza emessa il 2 maggio 1997, pervenuta

a questa corte il 2 settembre 1997, ed iscritta al n. 646 R.O. del

1997;

che ad avviso dei remittenti la norma impugnata, la quale ammette

alla regolarizzazione, entro il termine del 30 giugno 1996, le

omissioni contributive relative a periodi anteriori alla prima

denuncia della posizione contributiva, ovvero, per i soggetti già

iscritti, relative a periodi fino al 31 dicembre 1995, non

consentirebbe a coloro che abbiano perso la capacità patrimoniale o

la rappresentanza della persona giuridica inadempiente di sanare le

irregolarità commesse quando potevano disporre del patrimonio o

rivestivano le cariche sociali, e pertanto non consentirebbe a

costoro di estinguere i reati connessi alle predette irregolarità;

che ciò contrasterebbe, secondo i giudici a quibus da un lato

con il principio di personalità della responsabilità penale,

sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto la

possibilità di essere prosciolto verrebbe a dipendere dalla libera

determinazione di un terzo, come il curatore del fallimento o il

nuovo rappresentante della società; dall'altro lato con il principio

di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto

determinerebbe una disparità di trattamento dell'imputato fallito o

non più legale rappresentante della società inadempiente rispetto

all'imputato in bonis ovvero ancora legale rappresentante della

società, disparità che sarebbe irragionevole perché collegata a

circostanze del tutto irrilevanti sotto il profilo penalistico;

che questa corte, con ordinanza n. 398 del 1997, resa nei giudizi

riuniti promossi dalle predette ordinanze, ha ordinato la

restituzione degli atti ai giudici remittenti perché valutassero

nuovamente la questione alla luce della sopravvenuta situazione

normativa creatasi per effetto della riapertura dei termini per la

regolarizzazione delle omissioni contributive, disposta prima

dall'artt. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e poi

dall'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

che con due nuove identiche ordinanze, emesse rispettivamente il

19 marzo e il 21 aprile 1998, pervenute a questa Corte

rispettivamente l'11 maggio 1998 (R.O. n. 364 del 1998) e l'8 giugno

1998 (R.O. n. 458 del 1998), il pretore di Bergamo e il pretore di

Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, osservato che la

normativa sopravvenuta non innova in ordine alla titolarità del

diritto di chiedere la regolarizzazione delle omissioni contributive,

risultando pertanto irrilevante in relazione alla presente questione

di legittimità costituzionale, e richiamata integralmente la

motivazione delle precedenti ordinanze, hanno disposto la

restituzione degli atti a questa Corte per l'esame della medesima

questione di legittimità costituzionale;

che nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 364 del

1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

non fondata, "occorrendo attraverso una pronuncia interpretativa di

rigetto";

che, secondo l'Avvocatura, il giudice a quo non avrebbe motivato

in ordine alla interpretazione di una norma sostanzialmente neutra in

relazione alla questione di legittimità costituzionale prospettata,

la cui effettiva rilevanza avrebbe potuto essere ricostruita alla

luce della pur limitata capacità riconosciuta al fallito e del

principio generale secondo il quale il creditore non può di norma

rifiutare il pagamento del terzo; mentre dalla ordinanza non sarebbe

dato di sapere se l'eventuale limite alla esperibilità del condono

dipenda dalla norma denunciata ovvero, come appare più plausibile

alla difesa del Presidente del Consiglio, dai limiti propri del

sistema giuridico, cui l'art. 4 del decreto legge n. 79 del 1997 (che

ha riaperto i termini della regolarizzazione contributiva, già

prevista dalla disposizione impugnata) sarebbe estraneo;

che comunque, secondo l'Avvocatura, rientra nella

discrezionalità del legislatore introdurre nel sistema giuridico una

norma speciale che deroghi, in funzione di ragionevoli obiettivi, ai

suddetti limiti generali del sistema giuridico;

Considerato che i due giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono

essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che la questione sollevata si riferisce al presunto impedimento

ad effettuare la regolarizzazione contributiva, che sussisterebbe per

l'imputato il quale, per "qualunque motivo", abbia perduto la

capacità patrimoniale, ovvero - ipotesi ben distinta - abbia perduto

la rappresentanza legale della società tenuta ai versamenti

contributivi omessi;

che, peraltro, ancorché nell'ordinanza n. 125 R.O. del 1997,

richiamata nell'ordinanza n. 364 R.O. del 1998, si riferisca la

dichiarazione del difensore dell'imputato secondo cui questi non

avrebbe potuto effettuare il versamento prescritto in quanto

dichiarato fallito, e nell'ordinanza n. 646 R.O. del 1997, richiamata

nell'ordinanza n. 458 R.O. del 1998, nulla si dica circa i caratteri

della fattispecie, risulta dagli atti che in entrambi i casi

l'imputato non è più legale rappresentante della società di

capitali inadempiente all'obbligo contributivo, ed è quest'ultima

che è stata dichiarata fallita in un momento successivo

all'omissione contributiva contestata;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata

riguarda dunque, più propriamente, il presunto impedimento normativo

che sussisterebbe alla regolarizzazione contributiva da parte

dell'imputato il quale non sia più rappresentante legale della

società inadempiente, successivamente fallita;

che peraltro i remittenti omettono di indicare l'iter logico e

argomentativo in base al quale essi giungono a concludere per

l'esistenza di tale impedimento;

che la norma denunciata, contenuta nell'art. 3 del decreto-legge

n. 499 del 1996, non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati

fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n.

608, e riproposta, con nuovi termini, dall'art. 4 del decreto-legge

28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

maggio 1997, n. 140, si limita a prevedere modalità, termini ed

effetti della regolarizzazione, e non enuncia né contiene affatto il

principio che i remittenti vorrebbero trarne, secondo cui non sarebbe

consentito all'imputato del reato di omissione contributiva di

effettuare la regolarizzazione da detta norma prevista, con effetto

estintivo del reato, quando egli si trovi a non essere più

rappresentante legale della società inadempiente, in particolare

quando detta società sia successivamente fallita;

che, pertanto, essendo la norma denunciata del tutto estranea al

problema cui ha riguardo la censura mossa dai giudici a quibus né

essendo dato di ricavare dalle ordinanze l'indicazione di altri

disposti legislativi ai quali la censura medesima, proposta con

esclusivo riferimento a detta norma, possa più correttamente

riferirsi, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia

previdenziale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

costituzione, dal pretore di Bergamo e dal pretore di Bergamo,

sezione distaccata di Grumello del Monte, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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