Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996
  • art. 4d.l. 79/1997

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del

decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il

riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza emessa il

7 ottobre 1999 dal Tribunale di Pistoia, iscritta al n. 687 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 e pervenuta

il successivo 24 novembre, il Tribunale di Pistoia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre

1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo

1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,

n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di

esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e

grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e

subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli

effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste";

che il remittente premette che l'art. 4 del d.-l. n. 79 del

1997 prevede la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a

omissioni o ritardi nel versamento di contributi previdenziali e

assistenziali, anche attraverso il pagamento in trenta rate

bimestrali, e richiama, estendendone la portata, la disposizione

dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo

la quale la regolarizzazione estingue i reati connessi con la

denuncia e con i versamenti contributivi, e sono sospesi, per effetto

della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale

pagamento delle somme dovute alle scadenze previste, solo i

provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado;

che tale disciplina, ad avviso del giudice a quo non

prevedendo la sospensione dei procedimenti penali in corso, come era

invece previsto dall'art. 3, comma 9, del d.-l. n. 103 del 1991,

convertito dalla legge n. 166 del 1991, non consentirebbe al

debitore, che pure è ammesso alla regolarizzazione mediante un

pagamento rateale, di ottenere, fino al completo pagamento, il

beneficio della estinzione del reato, realizzandosi così una

ingiustificata disparità di trattamento fra chi è in grado di

versare in unica soluzione la somma dovuta, e chi invece, per le

proprie condizioni economiche, deve avvalersi del pagamento rateale;

che, sempre secondo il giudice remittente, la normativa

denunciata appare inoltre irragionevole in quanto, pur concedendo una

più ampia dilazione di pagamento, così ponendosi, rispetto alla

previgente disciplina, in un'ottica di maggior favore nei confronti

dei non abbienti, non consente però loro di ottenere la sospensione

del giudizio sino all'integrale pagamento delle rate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

manifestamente infondata.

Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate da

questa Corte manifestamente infondate con le ordinanze n. 142 e

n. 268 del 1999, nelle quali si è chiarito, fra l'altro, che la

disciplina denunciata, pur dando luogo ad una disarmonia fra

normativa amministrativa e normativa penale connessa, non si appalesa

costituzionalmente illegittima, poiché il debitore che fa ricorso

alla regolarizzazione mediante il pagamento rateale non può vantare

una pretesa costituzionalmente protetta a vedere sospeso il

procedimento penale in attesa del completamento del pagamento delle

somme dovute; che la lamentata disparità fra chi è in grado di

pagare in unica soluzione e chi ricorre alla rateizzazione è insita

nel meccanismo normativo che subordina la estinzione del reato al

pagamento di somme, senza che ciò costituisca, di per sé,

violazione della Costituzione; che la predetta disciplina non può

essere qualificata come manifestamente irragionevole, ancorché il

mancato coordinamento fra normativa amministrativa e normativa penale

possa incidere sull'efficacia dell'incentivo alla regolarizzazione

predisposto dal legislatore;

che l'ordinanza in esame non reca argomenti nuovi o comunque

tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che pertanto anche la questione qui sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge

28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge

28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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