Art. 2 — Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria

Le risorse del Fondo ((di garanzia per la prima casa,)) di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo ((per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,)) di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata ((di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026)). Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato ((di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026)). Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ((euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro)) 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2025 al 20 dicembre 2025. 8 parole tolte, 37 parole aggiunte.

Le risorse del Fondo di aggiunto: garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo aggiunto: per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, … 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di euro aggiunto: 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno tolto: 2025 aggiunto: 2026. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di aggiunto: euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 tolto: euro annui a decorrere tolto: dal medesimo anno 2025 aggiunto: dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro tolto: 81.126 aggiunto: 83.523.830 per l'anno 2025 e aggiunto: a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-29;156~art2 · fonte del testo

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