Art. 2 — Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria
Le risorse del Fondo ((di garanzia per la prima casa,)) di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo ((per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,)) di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata ((di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026)). Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato ((di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026)). Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ((euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro)) 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
