Art. 1 — Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina
((Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la societa' Autobrennero S.p.A.)) L'autorizzazione di spesa a favore (( della societa' Rete ferroviaria italiana (RFI))) S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di ((programma - parte)) servizi. L'autorizzazione di spesa a favore ((della societa' RFI)) S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025. Nelle more dell'aggiornamento del ((contratto di programma - parte servizi, la societa' RFI S.p.A.)) e' autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi indicate. ((All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449")). Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialita' di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
