Art. 6-ter — Cooperazione di polizia in ambito migratorio
((Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025)). ((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)).
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
