Art. 4-quinquies — Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023

All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 e' abrogato. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera c), alinea, le parole: ", secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";
  • b)la lettera c-bis) e' abrogata;
  • c)alla lettera e), le parole: ", nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" sono soppresse. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ", su richiesta," sono soppresse. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento". 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art4quinquies · fonte del testo

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