Art. 1-bis — (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)

In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ((e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento)). 4 Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a)gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
  • b)l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  • c)il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
  • d)la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
  • e)il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 puo' trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non e' inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma 6) che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024".

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5918/2026

    16 marzo 2026

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa, ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII, nonché dell'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023 (conv., con modif., dalla l. n. 103 del 2023), nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 136 del 2024, l'intervento sostitutivo del tribunale, in caso di mancata adesione del creditore pubblico, presuppone il previo raggiungimento di un accordo con gli altri creditori; ne consegue che, in difetto di tale accordo, non è configurabile il giudizio di decisività della mancata adesione del creditore pubblico, atteso che il meccanismo del cram down è funzionalmente correlato alla verifica del carattere determinante di tale adesione, ai fini del raggiungimento delle percentuali legali.

    Art. 1-bis · Art. 57 c.c.i.i. · Art. 63 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 51 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5309/2026

    9 marzo 2026

    In genere. tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 c.c.i.i., le disposizioni introdotte dall'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023, inserito dalla legge di conversione n. 103 del 2023, hanno efficacia retroattiva e si applicano anche alle proposte di accordo depositate dopo l'emanazione del decreto-legge ma prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, essendo state espressamente previste dal legislatore, nelle more dell'adozione del c.d. decreto correttivo-ter, per assicurare un'adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all'accordo.

    Art. 1-bis

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 36 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2023 al 17 dicembre 2023. 1 parola tolta, 78 parole aggiunte in 2 capoversi.

… le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolotolto: . aggiunto: e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da …

… 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. tolto: 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione … del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decretoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma 6) che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art1bis · fonte del testo

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