Art. 7 — Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13
Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 ((, n. 143, e al decreto legislativo)) 12 febbraio 2024, n. 13 All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1 ((del presente articolo)), con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui ((sussista una delle seguenti circostanze)) anche per una delle annualita' comprese tra il 2018 e il 2022:
- a)hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA ((correlate)) alla diffusione della pandemia da COVID-19, ((introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148)) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b)((...)) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, ((lettera a))), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- b-bis)((hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati)). 6-ter. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, ((lettere a), b) e b-bis))), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
- a)la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- b)l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando ((all'incremento di cui alla lettera a))) l'aliquota del 12,5 per cento;
- c)la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- d)l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando ((all'incremento di cui alla lettera c))) l'aliquota del 3,9 per cento. 6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al ((comma 6-ter)) sono diminuite del ((30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)";))
- a-bis)((al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati")).
- b)al comma 10:
- 1)alla lettera c), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;»;
- 2)dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.». All'articolo 40, comma 3, del ((decreto legislativo 12 febbraio)) 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «comma 2,» ((sono inserite)) le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;
- b)dopo le parole: «comma 1» ((sono aggiunte)) le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 22 dicembre 1986, n. 917».
Testo vigente dal 13 dicembre 2024
