Art. 4-quater — Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. ((Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione)) alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Non si fa luogo a rimborsi d'imposta)).
Testo vigente dal 9 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
