Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 9:
  • 1)al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 luglio 2024»;
  • 2)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
  • b)al comma 10:
  • 1)le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;
  • 2)al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;
  • 3)al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;
  • c)al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;
  • d)al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno gia' presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta ((entro la scadenza del 30 settembre 2024)), secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Testo vigente dal 29 maggio 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2023 al 29 maggio 2024. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». tolto: 1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. … o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 tolto: giugno aggiunto: settembre 2024, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da … dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146aggiunto: . Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art5 · fonte del testo

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