Art. 7 — Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 15, comma 1:
- 1)la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;
- 2)la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente: «f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;»;
- b)all'articolo 201, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».
Testo vigente dal 8 agosto 2025
