Art. 30 — Semplificazioni procedurali in materia di investimenti
Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonche' l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo nonche' per ((coordinare le attivita' e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione,)) e' istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unita' di missione attrazione e sblocco degli investimenti, ((a cui e' preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, e a cui e' assegnato un dirigente di livello non generale)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69)). L'Unita' di missione e' composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attivita' anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
Testo vigente dal 14 maggio 2025
