Art. 10 — Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese

All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, ((al primo periodo,)) le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ((a 25 milioni)) di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» ((e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi"));
  • b)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita ((presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)), a cui e' assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:
  • a)istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;
  • b)sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;
  • c)in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;
  • d)in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1. 1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ((,)) e garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;
  • c)al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» ((e dopo le parole: "provvedimenti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo")).

Testo vigente dal 5 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 2022 al 5 gennaio 2023. 11 parole tolte, 121 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) al comma 1, aggiunto: al primo periodo, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore tolto: ai aggiunto: a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» aggiunto: e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita aggiunto: presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese tolto: presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui e' assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:

… raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaaggiunto: , e garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;

c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» aggiunto: e dopo le parole: "provvedimenti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173~art10 · fonte del testo

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