Art. 49 — Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) 25 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) 25 La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, nonche' all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro," sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» del medesimo Quadro. 6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, puo' essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualita' non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le modalita' e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
25Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 30 dicembre 2024
