Art. 14-bis — Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime

Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente puo' darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso l'Unita' di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12

Testo vigente dal 14 agosto 2024

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-06-25;84~art14bis · fonte del testo

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