Art. 30-bis — Semplificazioni in materia di telecomunicazioni
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 44:
- 1)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica";
- 2)al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36," le parole: "ove previsto," sono sostituite dalle seguenti: "ove ne sia previsto l'intervento,";
- b)all'articolo 47, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";
- c)all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dei beni immobili" sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi" e le parole: "puo' esperirsi" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore puo' esperire";
- d)all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitu'" sono inserite le seguenti: "entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica"
Testo vigente dal 16 luglio 2022
