Art. 3 — Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale
Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva, nonche' per quelli localizzati nelle aree esterne purche' correlati alla funzionalita' dello stabilimento, l'investitore puo' chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. A tal fine, l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario si procede ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Ministro delle imprese e del made in Italy affida al medesimo commissario il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i quali sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori.
Testo vigente dal 26 giugno 2025
