Art. 9 — Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

((Modifica)) all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.».

Testo vigente dal 6 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2025 al 6 agosto 2025. 12 parole aggiunte.

aggiunto: Modifica all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-26;92~art9 · fonte del testo

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