Art. 9 — Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
((Modifica)) all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.».
Testo vigente dal 6 agosto 2025
