Art. 7 — Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18. Le disposizioni ((dei commi 1 e 2)) si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. ((All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: "b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199";))
- b)((al comma 2, dopo le parole: "la maggiorazione del costo del lavoro" sono inserite le seguenti: ", la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria")).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
