All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centoquattordici mesi»;
  • b)al comma 7, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono aggiunte le seguenti: «, 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026». All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 997, secondo periodo, le parole «i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;
  • b)al comma 998, dopo le parole «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «((, di euro 2.664.300)) per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale ((per occupazione e formazione,)) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. All'articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ((,)) che li mette a disposizione delle regioni interessate.». Al fine di proseguire nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 ((,)) e' autorizzata la spesa di 562.277 euro annui. Al fine di garantire l'attuazione delle attivita' connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia ((medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge)) 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ((,)) si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ((Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025.)) ((Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)).

Testo vigente dal 2 marzo 2025

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2024 al 2 marzo 2025. 8 parole tolte, 88 parole aggiunte.

b) al comma 998, dopo le parole «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «tolto: eaggiunto: , di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026». … 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per tolto: l'occupazione e la formazione aggiunto: occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, … nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche socialiaggiunto: , che li mette a disposizione delle regioni interessate.». Al fine di proseguire nell'attuazione … del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026aggiunto: , e' autorizzata la spesa di 562.277 euro annui. Al fine di garantire l'attuazione … dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia tolto: di cui al aggiunto: medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto … 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026aggiunto: , si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato … sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196aggiunto: . Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-31;208~art4 · fonte del testo

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