Art. 10 — Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda
All'articolo 2 ((...)) del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 puo' essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»;
- b)al comma 3:
- 1)al primo periodo, le parole: «e' erogata» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere erogata»;
- 2)al terzo periodo, le parole: «Il datore di lavoro ((,)) in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie,» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»;
- 3)al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Testo vigente dal 6 agosto 2025
