Art. 1 — Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l'anno 2025

All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024». Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 23 aprile 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-23;55~art1 · fonte del testo

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